INFO DI LEGGE IMPORTANTI
SUL DISTACCO
Il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato nei condomini è possibile dal 18 giugno 2013, con l’entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 220 recante ”Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293. É possibile chiedere, senza attendere il benestare dell'assemblea di condominio, il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato.
Il distacco dall’impianto centralizzato
Una delle novità più importanti riguarda il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato. È stato così modificato l’art. 1118 del codice civile, prevedendo che il condomino possa rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento,se dal suo distacco però non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Sono quindi due le condizioni per cui è possibile il distacco, ossia: 1) l’assenza di notevoli squilibri di funzionamento, 2) l’assenza di aggravi di spesa per gli altri condomini.
Equilibrio di funzionamento: che cosa significa
Appare a questo punto importante sottolineare il significato di “squilibri di funzionamento”, la cui assenza o presenza influisce sulla possibilità o meno di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato. In merito è il Dpr n. 412 del 1993 ad aver individuato nella misura di 20 gradi, con una tolleranza in eccesso di 2 gradi, la temperatura di esercizio ideale di un impianto di riscaldamento centralizzato. L’equilibrio di funzionamento allora significa raggiungere e mantenere, in ogni stagione termica, con le varie differenze di temperature esterne e diversi assorbimenti dei singoli appartamenti, la predetta temperatura. Se il distacco altera tale equilibrio, allora la prima condizione non è garantita e non sarà possibile staccarsi dall’impianto centralizzato.
La perizia per il distacco
Spetta al condomino provare di non procurare un aggravio di spese agli altri condomini e non alterare lo squilibrio termico dell’intero condominio con il distacco. Tale prova deve essere data con un’apposita perizia redatta da un tecnico abilitato che sia un professionista iscritto in albi professionali.
Spese post distacco
Proprio in merito alle spese condominiali dopo il distacco, la riforma prevede che il condomino non è più tenuto a partecipare alle spese ordinarie per il riscaldamento centralizzato, ma deve sempre concorrere a quelle per la manutenzione straordinaria, conservazione e messa in norma dello stesso impianto.
RIASSUNTO DELLA LEGGE PER IL DISTACCO
Dal 18 giugno 2013 è possibile chiedere, senza attendere il benestare dell'assemblea di condominio, il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma".
Se prima era necessario ottenere il parere unanime di tutti i condomini, per distaccarsi dall'impianto centralizzato, dal 18 giugno 2013 è possibile ottenere il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato senza attendere il benestare dell'assemblea di condominio.
Quando si decide di distaccarsi però il singolo condomino sarà comunque tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
PER VALUTARE LA TUA ESIGENZA... ILLUSTRIAMO DI SEGUITO LE CASISTICHE IN CUI POTRESTI RIENTRARE NELLA TUA POSSIBILITÁ DI DISTACCO...
Le casistiche in cui potresti rientrare per avere la relazione di perizia e quindi il distacco sono:
1 - Se sei già distaccato parzialmente o totalmente dall’impianto centralizzato, ma non hai ancora il benestare del condominio, avendo già un parallelo impianto di riscaldamento tipo caldaia autonoma, pompa di calore o inverter caldo freddo o altro generatore di calore valido per riscaldare gli ambienti esistenti con sufficiente calore... quindi in modo reale e non burocratico (cioè Non con l’accordo del condominio)
2 - Se non sei ancora distaccato in maniera ne reale ne burocratica… cioè non hai ancora un impianto di riscaldamento parallelo… (in aggiunta e alternativo a quello esistente) tipo caldaia autonoma, pompa di calore o inverter caldo freddo o altro generatore di calore valido per riscaldare gli ambienti esistenti con sufficiente calore e ha intenzione di metterlo per richiedere il distacco dall’impianto centralizzato.
3 - Se hai intenzione di distaccarti dall’impianto senza istallare nessun impianto alternativo… ma intervenendo con una riqualificazione energetica dell’immobile facendo dei lavori tipo:
ISOLAMENTO A CAPPOTTO TERMICO INTERNO DELLE PARETI, DEI SOLAI O DEL SOFFITTO INFISSI A TAGLIO TERMICO E A BASSO EMISSIVO… O ALTRO TIPO DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN MODO TALE DA MANTENERE UN EQUILIBRIO TERMICO TRA LA VOSTRA UNITÁ E LE ALTRE UNITÁ IMMOBILIARI CONFINANTI.
CONDIZIONE NECESSARIA PER OTTENERE IL DISTACCO TRAMITE TUTTI GLI INTERVENTI SUDDETTI É CHE DAL DISTACCO NON SI VERIFICHINO SQUILIBRI TERMICI
Quindi mantenere in tutte le condizioni stagionali un equilibri termico con una temperatura di 20 gradi ed una tolleranza in eccesso di 2 gradi.
TALE CONDIZIONE NECESSARIA SI STABILIRÁ PROCEDENDO CON LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI PERIZIA PER IL DISTACCO CHE SI SVILUPPERÁ ATTRAVERSO :
La valutazione delle azioni che si prenderanno in esame tramite analisi di alcuni valori, allegando per altro gli l’Attestati di Prestazione Energetica dell’unità considerata, in riferimento alle ultime normative di efficienza energetica, sviluppando come oggetto di valutazione la metodologia di valori fisici-tecnici, al fine di attestare l’assenza di squilibrio termico e di aggravio di spese per gli altri condomini, qualificandone gli effetti e quantificandone il risparmio.
NEL CASO AVESTE UNA CASISTICA PARTICOLARE DIFFERENTE DAL QUELLE RIPORTATE NON ESITARE A CONTATTARCi AL TEL. 331/12934325. DAL LUN. AL VEN. DALLE 14 ALLE 18
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